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Rivista
Bimestrale di Ufologia, Mistero, Astronomia, Scienze di Frontiera,
Archeomisteri, Esobiologia, Informazione Alternativa...
Codice Etico Deontologico
Comunicato Stampa
L'Associazione Sentinel ITALIA è un'organizzazione senza fini di lucro, con
sede in Italia, che si occupa di scienza, informazione alternativa, ufologia,
misteri (www.sentinelitalia.org).
I membri della Commissione Esecutiva appartengono tutti al Gruppo Camelot (www.gruppocamelot.too.it),
un raggruppamento di ricercatori che, negli ultimi anni, si è costituito ed è
“cresciuto” con l'impegno di dirigenti di associazioni nazionali (e
internazionali), ufologi noti nel panorama italiano, ricercatori indipendenti,
giovani “promesse”. La rivista web “Camelot Chronicles”
(www.camelotchronicles.com), nata nel 2002 e disponibile gratuitamente su
internet in versione PDF e HTML, è stata negli ultimi anni un punto di
riferimento di ufologi, ricercatori e semplici appassionati, non solo per
quanto riguarda le tematiche legate all'Ufologia, come i Fenomeni
Hessdalen-Like, le Abduction, i Crop Circles, l'Esobiologia ma anche per quanto
riguarda la Scienza Borderline, o di Frontiera, il Mistero e il
Paranormale..... in Italia, ma non solo. La nuova rivista, realizzata
esclusivamente in versione cartacea e con articoli assolutamente inediti,
“Scienza e Mistero” (www.scienzaemistero.com
- rivista associativa di Sentinel ITALIA e distribuita periodicamente ai propri
soci) espande queste tematiche, e ne aggiunge ulteriori, come l'Astronomia,
l'Informazione Alternativa, l'Archeologia Misteriosa. Moltissime le iniziative
“messe in campo”: dallo studio di casistica inedita ad investigazioni congiunte
sul campo, nuove tipologie di analisi tecnico-scientifiche, organizzazione di
importantissime conferenze, incontri, dibattiti, un'inesauribile attività web,
consolidati rapporti con i media, per concludere con il primo Podcast ufologico
italiano, Camelot Chronicast, un grande successo sul circuito iTunes.
In quest'ottica, in data 16 marzo 2008, la Commissione Esecutiva di Sentinel ITALIA ha
deciso di adottare -in ambito ufologico- il “codice di comportamento”
originariamente redatto in Gran Bretagna, fra il 1981 e il 1982, ed adottato
dalle principali organizzazioni ufologiche britanniche, fra cui in particolare
la UFO Investigators Network (UFOIN) e la British UFO Research Association (BUFORA).
La versione che segue è quella concordata dai membri fondatori della UFOIN nel
1999. Essa costituisce una base fondamentale delle attività di questo gruppo di
inquirenti, i cui membri devono sottoscriverlo ed adottarlo. Tale codice è
stato adottato dal Centro Italiano Studi Ufologici (22 ottobre 2001) e dal
Centro Ufologico Nazionale (maggio 2005). Tale decisione, accettata a
maggioranza dei votanti, viene considerata estremamente vincolante e non una
semplice “operazione di propaganda” come, purtroppo alcuni rappresentanti di
associazioni italiane (attraverso interviste e comunicati web) sembrano far
intuire. La corretta comprensione ed applicazione “concreta”, nel corso degli
anni, messa in atto dal Centro Italiano Studi Ufologici (CISU) ci sembra,
invece, l'unico sistema per una corretta attuazione del “corpus” deontologico
che riportiamo qui di seguito.
Commissione Esecutiva
Sentinel ITALIA
Generalità
1. Il codice di comportamento è destinato a offrire indicazioni, consigli e
-quando necessario- azioni obbligatorie, al fine di difendere una ricerca
razionale, obiettiva ed etica sugli UFO e sui testimoni UFO.
2. La versione che segue rappresenta per Sentinel ITALIA una serie
fondamentale di principi che debbono essere seguiti da tutti gli iscritti
dell'associazione.
3. Tutti gli investigatori di Sentinel ITALIA dovrebbero conformarsi quanto
più possibile al codice di comportamento. Chiunque può portare
all'attenzione della Commissione Esecutiva di Sentinel ITALIA una presunta
infrazione del codice da parte di un suo iscritto. Sia la parte lesa sia
l'iscritto Sentinel ITALIA accusato avranno l'opportunità di presentare una
dichiarazione alla Commissione Esecutiva di Sentinel ITALIA, che deciderà
sull'eventuale applicazione delle sanzioni previste dallo statuto di
Sentinel ITALIA.
Definizioni
Eccetto che nei casi specificati, le parole avranno il significato d'uso
comune, e tutti i casi di dubbia interpretazione saranno risolti ricorrendo
al Dizionario Zingarelli della lingua italiana.
1. I riferimenti a termini usati al singolare includono l'uso al plurale, e
viceversa.
2. "Deve" indica un'azione obbligatoria da parte dell'investigatore.
c ) "Dovrà" o "dovrebbe" indicano azioni fortemente raccomandate (ma
discrezionali) da parte dell'investigatore.
3. "Auspicabile" indica l'azione da preferirsi da parte dell'investigatore.
4. Un "rapporto originale" è il rapporto fatto e archiviato
dall'investigatore ed esso può contenere materiale confidenziale.
5. Una "versione editata" è quella autorizzata per la distribuzione
generalizzata e per la pubblicazione, ed essa può esser stata soltanto
editata o anche riscritta. Essa non deve includere nessun tipo di materiale
confidenziale.
6. "Informazioni confidenziali" sta ad indicare quelle informazioni che non
devono essere diffuse secondo le norme sulla riservatezza personale (c.d.
privacy), come pure il materiale giudicato confidenziale ai sensi delle
disposizioni del presente codice di comportamento.
7. Il termine "pubblicazione" include i periodici ufologici e d'altro tipo,
i quotidiani, le circolari, i comunicati stampa, i libri ed i mezzi di
comunicazione elettronica (posta elettronica, siti Web, ecc.).
Codice di comportamento
Questo codice di comportamento consiste di tre sezioni:
- Responsabilità nei confronti del testimone;
- Responsabilità nei confronti del pubblico;
- Responsabilità nei confronti dell'ufologia.
1. Responsabilità verso il testimone
1. L'identità di un testimone di un evento UFO deve essere ritenuta
confidenziale e non può essere resa nota -in specie ai mezzi di
comunicazione di massa quali le televisioni ed i quotidiani- a meno che dal
testimone non si sia ottenuto uno specifico e recente consenso al riguardo.
Il materiale confidenziale comprende il nome del testimone, il suo
indirizzo di casa e del posto di lavoro, i numeri telefonici e altri dati
da cui si potrebbe risalire all'identità del testimone stesso.
2. Il testimone dovrebbe essere informato circa le potenziali conseguenze
della diffusione pubblica di dettagli come quelli di cui sopra. La sua
decisione sull'eventuale diffusione deve essere considerata come
fondamentale.
3. Per quanto possibile, tutte le interviste dovrebbero essere effettuate
previo appuntamento. Se un testimone rifiuta di collaborare in maniera
diretta tramite intervista o appuntamento, la sua volontà deve essere
accettata.
4. E' auspicabile che tutte le interviste siano condotte da due
investigatori e che nel caso il testimone sia una donna o un minore di anni
sedici uno dei presenti sia una donna.
5. Qualsiasi richiesta da parte del testimone (o, nel caso di un minore, di
un genitore o di chi ne fa le veci) perché un terzo sia presente durante
un'intervista deve essere onorata.
6. Se il testimone rifiuta di cooperare in un certo modo, o di incontrare
un altro investigatore, la sua decisione deve essere accettata, dato che la
scelta di ulteriori contatti risiede nel testimone stesso.
7. Un investigatore non deve entrare o cercare di entrare in una proprietà
privata senza il permesso del proprietario, del conduttore (o
dell'occupante) o di un pubblico ufficiale a tal fine autorizzato.
8. Qualsiasi danno a una proprietà causato da un investigatore nel corso
della sua indagine (e per la quale l'investigatore ammetta la propria
responsabilità) sarà risarcito da quell'investigatore senza la necessità
che gli sia formulata una specifica richiesta.
9. Tecniche specialistiche o attrezzature insolite per il testimone devono
essere usate durante l'intervista soltanto dietro consenso esplicito (che
dovrebbe essere ottenuto per iscritto). L'utilizzo di tale o tali ausili
dovrebbe essere limitato alle interviste condotte da professionisti
qualificati forniti di autorizzazione all'uso di tali metodi.
10. Se lo richiede, testimone ha il diritto di essere informato delle
conclusioni raggiunte dall'indagine.
11. Dovrebbe sempre essere attribuita la debita attenzione alla salute ed
al benessere del testimone. Se si suppone che egli possa soffrire a causa
della prosecuzione delle attività di indagini esse devono essere sospese o
completamente abbandonate.
12. Sentinel ITALIA considera le tecniche di regressione ipnotica del tutto
inopportune in occasione delle indagini sui casi ufologici. Esse non devono
mai essere usate. Se un testimone si rivolgesse a un investigatore di
Sentinel ITALIA richiedendo tale metodo, l'investigatore è obbligato a
spiegare le ragioni della nostra decisione di non utilizzare tale tecnica e
deve mettere al corrente il testimone del dibattito che nella psicologia
riconosciuta è in corso sulla sua natura, sui possibili effetti a lunga
scadenza di essa -come l'adattamento della memoria- e del nostro divieto
assoluto di usarla. Se il testimone insistesse ulteriormente, non dovrebbe
essere indirizzato a nessun ufologo, ma ad un medico professionista
qualificato. Se il testimone decidesse ancora di procedere con la
regressione ipnotica attraverso un'altra strada, l'indagine da parte di
Sentinel ITALIA deve essere conclusa.
2. Responsabilità nei confronti del pubblico
1. Tutti gli investigatori devono cooperare in maniera completa con le
forze di polizia e con qualsiasi altro ente pubblico, in particolare in
quelle circostanze che possano riguardare la sicurezza nazionale oppure la
vita, la morte e l'integrità di altre persone.
2. Se durante un'indagine s'incontra una situazione che è, o che può
diventare pericolosa per il pubblico, o che potrebbe causare danni a dei
beni di proprietà di terzi, l'investigatore deve senza alcun indugio
notificarla alla polizia o ad altri enti preposti e intraprendere tutti i
passi ragionevoli per la difesa dei beni pubblici e privati.
3. Si ricorda agli investigatori che essi non godono di alcun privilegio, e
che potrebbero essere richiesti di rivelare informazioni confidenziali
davanti ad un tribunale. Se dovesse intervenire tale circostanza, le altre
clausole del codice di comportamento sono temporaneamente sospese.
4. Gli investigatori di Sentinel ITALIA devono in qualsiasi momento
soppesare le loro responsabilità nell'informare il pubblico sulla questione
UFO, di contro alle richieste spesso contraddittorie da parte dei mezzi di
comunicazione di massa. Dovrebbero essere evitate l'emissione di
affermazioni non adeguatamente sostenute, l'espressione di teorie carenti
di prove e di speculazioni non obiettive circa casi ufologici. Se si
cogliesse l'opportunità di offrire una prospettiva razionale per il
fenomeno grazie a mezzi rivolti al pubblico, dovrebbe sempre esser
rammentato che si rappresenta sia Sentinel ITALIA sia la ricerca
scientifica sugli UFO. Ci si dovrà perciò sforzare di farlo in maniera
responsabile.
5. La credibilità di un testimone o di un collega non dovrebbe essere
contestata in pubblico a meno che le prove e l'interesse generale non
presentino una necessità schiacciante. Se necessario, si dovrà sempre
essere disposti a giustificare tale azione davanti alla Commissione
Esecutiva di Sentinel Italia.
3. Responsabilità nei confronti dell'ufologia
1. La libera circolazione dell'informazione non dovrebbe essere limitata
per fini di lucro individuale. Gli investigatori di Sentinel ITALIA
informeranno i colleghi dei loro lavori in corso e ne consentiranno
l'utilizzo in pubblicazioni da parte di altri membri responsabili della
comunità ufologica. Ciò è soggetto alla condizione che anche le altre parti
siano disponibili ad attribuire il dovuto credito alla fonte da cui
l'informazione proviene. I membri di Sentinel ITALIA possono usare
l'informazione per i loro scopi (ad esempio per scrivere articoli e libri),
ma non devono ritardare ingiustamente il rilascio delle informazioni alla
comunità ufologica per perseguire tali scopi.
2. Ai colleghi e alle altre fonti dal cui lavoro avete tratto informazioni
deve sempre essere attribuito il dovuto merito, tranne che essi
espressamente abbiano chiesto di non essere identificati.
3. Quando possibile, le interviste condotte durante un'indagine dovrebbe
essere registrate su audiocassetta, videocassetta o con altre attrezzature
di registrazione. Tuttavia, se il testimone (o i suoi tutori nel caso di un
minore) obiettasse all'utilizzo di un registratore, la documentazione
scritta dovrebbe essere la più dettagliata che le circostanze permettono.
Essa dovrebbe inoltre essere trascritta in maniera adeguata nel più breve
tempo possibile dall'intervista.
4. Tutti i rapporti sui casi ufologici dovrebbero indicare le persone
presenti durante qualsiasi intervista, il loro status e la loro relazione
con il testimone o i testimoni.
5. Qualsiasi informazione confidenziale a causa di fatti inerenti a questo
codice non deve essere resa disponibile nel rapporto editato. Solo il
rapporto editato dovrebbe essere reso disponibile per uso esterno.
6. L'identità di un testimone deve essere considerata confidenziale e non
deve essere inclusa nel rapporto editato a meno che il testimone non prenda
lui stesso l'iniziativa di palesarsi. Qualsiasi dubbio persistente sulla
difesa del testimone dovrebbe prevalere su qualsiasi altra considerazione.
Per difendere in pieno il testimone che occupi posizioni lavorative
delicate, gli investigatori potrebbero ritenere necessario di non rivelare
ad alcuni settori del mondo ufologico dettagli relativi al momento, alla
località e ad altre circostanze concernenti l'episodio, in specie quelli
che potrebbero far risalire ad un testimone che ha richiesto di non
rivelare la propria identità.
7. La priorità principale di ogni indagine deve essere di consentire ad un
testimone di riferire quanto ha da dire senza alcun intervento esterno. Un
investigatore non dovrebbe discutere con un testimone di proprie teorie
personali riguardo al caso o al fenomeno durante l'indagine iniziale. Se
tali punti fossero discussi in seguito, si dovrebbe sottolineare che si
tratta di teorie, ed esse dovrebbero essere sostenute con qualsiasi prova
disponibile. Nel rapporto alla comunità ufologica le teorie personali circa
un testimone o un caso dovrebbero essere chiaramente indicate come tali e
separate dai fatti principali relativi all'indagine.
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